Con la sentenza in esame il Tribunale di Milano ha confermato il principio affermato dall’art. 2506-quater c.c., secondo cui la società beneficiaria, costituitasi a seguito di una scissione, è considerata responsabile in via solidale, unitamente alla società scissa, prima debitrice.
In particolare, l’attore conveniva in giudizio la società, costituitasi a seguito di una scissione, affinché il Tribunale la condannasse al pagamento di due fatture emesse negli anni precedenti nei confronti della società scissa.
L’attore deduceva che la prima debitrice aveva infatti conferito alla convenuta la quasi totalità del suo patrimonio e che perciò andasse considerata responsabile in via solidale ex art. 2506-quater c.c.
A tal riguardo, la convenuta eccepiva (i) la mancata opposizione alla scissione da parte del creditore, (ii) la regolarità della scissione nonché (iii) l’estraneità della convenuta rispetto al rapporto tra l’attore e la società scissa.
Il Tribunale accoglieva la domanda attorea rilevando che “una volta prodottisi gli effetti della scissione, ciascuna società coinvolta è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico”.
Sempre sul punto, inoltre, la Corte adita, accertata la sussistenza del credito dell’attore, rilevava che la mancata opposizione del creditore alla scissione non precludeva l’azione ai sensi dell’art. 2506-quater c.c., essendo i due rimedi complementari, in quanto il primo costituisce una tutela reale ex ante, mentre il secondo una tutela ex post.
Alla luce di quanto sopra esposto, è evidente che la norma indicata presupponga esclusivamente la mera richiesta di pagamento non onorata dal condebitore e non sia subordinata ad alcun beneficium excussionis in senso proprio.