La sentenza annotata conferma il legame inscindibile tra status di socio e diritto di controllo di cui all’art. 2476 cod. civ., precisando come «al fine di valutare la sussistenza della titolarità del diritto [in commento]non [possa]prescindersi dal prendere posizione in ordine alla determinazione del momento in cui il recesso produce i propri effetti».
In altri termini, stante la natura recettizia della relativa dichiarazione, il recesso è produttivo di effetti nel momento in cui entra nella sfera di conoscenza della società, da un tale momento divenendo il socio che l’ha esercitato nulla più che mero creditore per il rimborso della quota, privato di ogni altro diritto desumibile dall’appartenenza alla compagine sociale.