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Giurisprudenza

Impugnazione del bilancio: inammissibilità rilevabile d’ufficio per approvazione del bilancio successivo ed insussistenza dei requisiti di continuità aziendale

19 Dicembre 2016

Davide De Franco, Praticante presso Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners

Tribunale di Milano, 6 luglio 2016, n. 8436

Di cosa si parla in questo articolo

Nella sentenza in esame il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi in merito alla richiesta da parte dell’attore di dichiarare nulle le due delibere dell’assemblea della società nelle quali erano stati rispettivamente approvati i bilanci di esercizio al 31.12.2008 ed al 31.12.2009.

In particolare, l’attore, socio della società e componente del C.d.A., deduceva una serie di violazioni afferenti, con riferimento al bilancio 2008, la mancanza di informazioni, giustificazioni e chiarezza delle voci. Per quanto riguarda il bilancio 2009, lo stesso sottolineava l’assenza del presupposto della continuità aziendale ex art. 2423-bis n. 1 c.c. nonché una totale assenza di chiarezza riscontrabile tra le voci del bilancio.

Il Tribunale dopo un’attenta analisi della fattispecie ha dichiarato l’inammissibilità delle eccezioni per quanto riguarda il bilancio al 31.12.2008, poiché, come stabilito dall’art. 2434-bis, comma 1, c.c., applicabile alle S.r.l. in virtù del rinvioex art. 2479-ter, c.c, le azioni di impugnazione non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni del bilancio dopo che è avvenuta l’approvazione del bilancio successivo. Tale questione può essere rilevata d’ufficio, poiché volta a tutelare interessi generali, quali la stabilità delle deliberazioni societarie e la preclusione della discussione su situazioni esaurite. Tale declaratoria di inammissibilità discende anche dall’applicazione del generale principio di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), secondo cui, con l’approvazione del successivo bilancio, l’impugnazione di quello relativo all’esercizio precedente risulterebbe ipso facto privo di concreta utilità.

Il Tribunale ha invece accolto la seconda domanda attorea dichiarando la nullità della deliberazione assunta dall’assemblea dei soci in merito all’approvazione del bilancio al 31.12.2009, rilevando l’illecita redazione dello stesso in quanto effettuata secondo errati criteri.

In particolare, il Giudice di merito, partendo dalla definizione di continuità aziendale quale insieme di presupposti dal quale si dovrebbe evincere“che l’impresa sarà in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento dell’attività aziendale” ricavabile dalla Comunicazione Consob DEM/901255 e dallo IAS 1, ha sottolineato come diversi indicatori finanziari, rilevati dalla CTU, evidenziassero l’impossibilità, per la società, di raggiungere tali obiettivi. Da ciò deriva l’insussistenza del principio di continuità aziendale rilevata dalla corte meneghina, che avrebbe dovuto perciò portare alla redazione del bilancio secondo i criteri e i parametri analiticamente indicati nel principio contabile OIC n. 5. 

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