La Suprema Corte, con la sentenza in commento, chiarisce i rapporti processuali tra società, soci e Amministrazione Finanziaria, allorquando, in pendenza di giudizi tributari, intervenga la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, sulla base del dispositivo dell’art. 2495 c.c., così come novellato dalla riforma del diritto societario del 2003, e dell’art. 28, comma 4, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (c.d. “decreto semplificazioni fiscali”).
I giudici di legittimità, confermando il precedente orientamento, precisano che: (i) la cancellazione della società dal Registro delle Imprese ha efficacia costitutiva idonea a determinare l’estinzione della stessa società ed è condizione per poter agire nei confronti dei soci e non della società; (ii) i debiti pendenti nei confronti dei creditori sociali (nel caso di specie l’Erario) al momento dell’estinzione, saranno assolti dai soci, i quali succedono nei contenziosi e nei rapporti della società, rispondendo limitatamente alla quota loro spettante e riscossa sulla base del bilancio finale di liquidazione; (iii) l’onere della prova è a carico dell’Amministrazione Finanziaria sia con riferimento all’effettiva percezione della relativa quota “nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione o […] durante il tempo della liquidazione”, ai sensi di quanto disposto dall’art. 36, comma 3, D.P.R. n. 602 del 1973, che in riferimento al quantum delle somme percepite.