Gli interessi attivi (e passivi) costituiscono entrate (o uscite) di ciascun contribuente e debbono essere specificamente conteggiati, in virtù dei principi di trasparenza, codificati nell’art. 2423 cod. civ. senza che assuma alcun rilievo il fatto che i rapporti di credito e debito, fonte degli interessi in questione, intercorrano fra società del medesimo gruppo, di guisa che agli effetti del gruppo si determini una mera partita di giro (conferma Cass. n. 21157 del 2008, n. 11154 del 2010).
Sulla base di tale principio la Cassazione ha accolto il ricorso contro la sentenza d’appello nella misura in cui questa aveva escluso la legittimità degli avvisi di accertamento contenenti la contestazione dell’effettiva corresponsione degli interessi passivi relativi ad un finanziamento concesso da una società, facente parte dello stesso gruppo societario, per l’acquisto di un immobile da un’ulteriore società del medesimo gruppo, affermando non potersi considerare elusiva l’operazione posta in essere dall’appellante dal momento che le minori imposte da questa non versate, per effetto della deduzione degli interessi passivi, sarebbero state compensate dalle maggiori imposte corrisposte dalla società finanziatrice in ragione degli interessi attivi incassati.