Con sentenza del 7 aprile 2016, causa C‑483/14, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato il principio secondo cui il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che:
– la legge applicabile, in seguito ad una fusione per incorporazione transfrontaliera, all’interpretazione, all’esecuzione delle obbligazioni nonché ai modi d’estinzione di un contratto di prestito, del tipo dei contratti di prestito di cui trattasi nel procedimento principale, concluso dalla società incorporata, è la legge che era applicabile a tale contratto prima della suddetta fusione;
– le disposizioni che regolano la protezione dei creditori della società incorporata, in un caso come quello di cui trattasi nel procedimento principale, sono quelle della legislazione nazionale a cui era soggetta tale società.
Inoltre, l’articolo 15 della terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle fusioni tra società per azioni, come modificata dalla direttiva 2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione conferisce diritti ai portatori di titoli diversi dalle azioni, forniti di diritti speciali, ma non all’emittente di tali titoli.