Integra attività di direzione e coordinamento abusiva, poiché realizzata in violazione dei principi di corretta gestione imprenditoriale e dannosa, la (gratuita) cessione di crediti, per somme ingenti, da parte della controllata in favore della controllante, realizzata in un momento in cui sussistevano validi elementi per ritenere che la società controllata vertesse in stato di scioglimento. Tale cessione viola sia l’art. 2741 cod. civ. (principio della par condicio creditorum), vigente non solo in fase di liquidazione formale ma anche in stato di scioglimento della società; sia l’art. 2467 cod. civ., qualora compiuta al fine di ripagare un credito, vantato dalla controllante nei confronti della controllata, concesso a quest’ultima in un momento di grave crisi economica della stessa; dall’altro, anche qualora non determinante un danno patrimoniale alla controllata ‒in quanto finalizzata ad estinguere un maggior credito vantato dalla controllante nei confronti della controllata‒ben può causare a quest’ultima un danno finanziario, privandola, in un momento di grave difficoltà, della necessaria liquidità, con drammatiche ripercussioni in termini di continuità aziendale.
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