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Giurisprudenza

Le disposizioni sulle cause di ineleggibilità e decadenza degli amministratori sono applicabili al commissario liquidatore

23 Giugno 2015

Giovanni Liberati Buccianti, avvocato, dottorando di ricerca in diritto privato presso l’Università di Pisa

Tribunale di Roma, 11 maggio 2015

Di cosa si parla in questo articolo

Con il decreto in commento dell’11 maggio 2015, il Giudice del Registro delle Imprese del Tribunale di Roma ha ritenuto che le disposizioni che prevedono cause di ineleggibilità o di decadenza degli amministratori (si veda l’art. 2382 cod. civ.) sono applicabili anche al commissario liquidatore.

Nel caso sottoposto all’esame del Giudice del Registro delle Imprese di Roma, una sentenza definitiva aveva comminato a carico di una persona le pene accessorie della incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa e l’inabilitazione dell’esercizio di una impresa commerciale per dieci anni.

La persona risultava essere al tempo anche commissario liquidatore di una società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa.

Si poneva allora la questione dell’applicabilità al commissario liquidatore delle norme inerenti la decadenza e la ineleggibilità degli amministratori. Rispondendo in senso affermativo, il commissario liquidatore sarebbe dovuto decadere dall’ufficio. Invero, l’Ufficio del Registro delle Imprese, una volta ad esso comunicata la sentenza definitiva, procedeva ad iscrivere la decadenza dall’incarico di commissario liquidatore. Questi ritenendo viceversa che le cause di ineleggibilità e di decadenza non potessero applicarsi anche al commissario liquidatore per la diversità dei due uffici, presentava una nota per chiedere l’annullamento in autotutela. Da qui la necessità della decisione del Giudice.

Il Giudice del Registro ritiene dunque che l’Ufficio del Registro delle Imprese ben aveva operato procedendo alla iscrizione della decadenza dall’incarico e chiosa che le ragioni di tale applicazione analogica sono da rintracciare nelle funzioni che vengono svolte dal commissario liquidatore: esso si sostituisce infatti all’imprenditore nell’esercizio delle funzioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale, procede al compimento delle operazioni di liquidazione e compie atti di ordinaria amministrazione.

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