Con sentenza del 10 dicembre 2014 il Tribunale di Milano, coerentemente con i principi pronunciati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 477/02 in tema di notifica a mezzo posta, ha affermato come non possa essere pronunciata l’invalidità o l’inefficacia della fusione allorquando, pur risultando l’opposizione tempestivamente promossa con la spedizione dell’atto nel termine di cui all’art. 2503 cc, ciononostante la notifica nei confronti dei destinatari sia avvenuta solo dopo la stipula dell’atto di fusione, a sua volta intervenuta oltre il decorso dei termini fissati ex artt 2503-2505quater cc.
In secondo luogo, il Tribunale ha affermato come l’art 2504quater cc, il quale prevede che “eseguite le iscrizioni dell’atto di fusione a norma del secondo comma dell’articolo 2504, l’invalidità dell’atto di fusione non può essere pronunciata”, deve ritenersi riferibile non solo ad ipotesi di invalidità in senso proprio, ma anche alle ipotesi di cd “inefficacia” giacchè, a fronte della esigenza di stabilità di assetti societari comunque realizzati parrebbe incongruo ipotizzare una sanatoria che si applichi ad ipotesi anche gravi di violazione di norme imperative e non invece alla violazione di disposizioni, come nella specie, di carattere procedimentale.
Tra gli obiter dicta si sottolinea infine come, secondo il Tribunale, un delicato problema potrebbe forse porsi, in un caso come quello analizzato, in ordine alla legittimità o meno dell’iscrizione presso il Registro delle Imprese dello stesso atto di fusione, successiva quindi alla notifica dell’opposizione. Argomento tuttavia non trattato dalle parti nel corso del giudizio ed irrilevante ex art. 2504 cc stante l’intervenuta iscrizione dell’atto della cui validità o inefficacia si discuteva.