Il voto del socio di S.p.A. espresso in violazione di obblighi assunti con patto parasociale (nella specie, sindacato di voto), benché sottoscritto oltre che da tutti i soci anche dalla stessa società, non può incidere in alcun modo sulla validità della delibera assembleare impugnata, ferme restando le conseguenze dell’inadempimento nei rapporti fra i soci. Invero, ritenere la sottoscrizione del patto da parte della società idonea ad attribuire efficacia obbligatoria nei confronti della stessa, significherebbe riconoscere ai soci il potere di modificare le regole dell’organizzazione societaria contenute nello statuto, a prescindere dalle prerogative che la legge riserva, in questa materia, all’assemblea ed in elusione di norme imperative che assegnano all’assemblea stessa la competenza circa le modifiche dello statuto.
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