La Cassazione, sentenza 18 aprile 2012, n. 6058, ha confermato il principio secondo cui la fusione tra società non determina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l’estinzione della società incorporata, nè crea un nuovo soggetto di diritto nell’ipotesi di fusione paritaria, ma attua l’unificazione mediante l’integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo – modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo.
Tale interpretazione valorizza il dettato normativo di cui all’art. 2504 bis c.c. nel testo conseguente alla riforma del diritto societario (avvenuta con il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, in attuazione della L. 3 ottobre 2001, n. 366), il quale non contiene più il riferimento all’effetto estintivo, prevedendo che la società che risulta dalla fusione o quella incorporante prosegue in tutti i rapporti, anche processuali.
Secondo la Corte a diverse conclusioni non si può giungere sulla base degli eventuali cambi di denominazione che, come nel caso di specie, hanno accompagnato le fusioni, posto che tale cambio di denominazione non modifica l’identità della persona giuridica.