La Corte di Cassazione affronta il tema della responsabilità sociale, affermando che, con la responsabilità personale degli amministratori nei confronti del socio, ai sensi dell'art. 2395 c.c., concorre, secondo le regole generali, quella della società.
Nel farlo, la Corte prende le distanze da un proprio orientamento precedente (Cass. 183/1987), il quale argomentava l'esclusione della terzietà del socio rispetto alla società, e dunque l'esclusione della responsabilità di quest'ultima nei suoi confronti, dalla compartecipazione del socio stesso all'amministrazione, in senso lato, dell'ente, che si esprime attraverso la partecipazione all'assemblea. Secondo la sentenza in oggetto, l'argomento però non può essere condiviso, perché finisce col negare la stessa distinzione soggettiva – fondamentale nella teoria della personalità giuridica – fra ente associativo e persone fisiche che lo compongono.
Nel caso di specie, la società (una banca) è stata ritenuta corresponsabile del danno cagionato dalla vendita delle azioni del socio avvenuta senza consenso.