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Il giudizio de quo ha ad oggetto l’attivazione della garanzia del terzo prevista nel contratto di compravendita della totalità delle quote sociali di una società a responsabilità limitata. Nella specie, nell’ambito del contratto di compravendita, la parte alienante: (i) aveva indicato il prezzo di cessione delle partecipazioni sociali tenendo conto della situazione debitoria emergente dalle scritture contabili e aggiornata alla data di stipula del contratto; (ii) aveva dichiarato l’inesistenza di passività diverse ed ulteriori rispetto a quelle dichiarate; (iii) si era impegnata a manlevare e tenere indenni le parti acquirenti in relazione a qualsiasi danno derivante dalla falsità delle predette dichiarazioni ovvero, in ogni caso, dall’inadempimento delle obbligazioni assunte con il contratto. In aggiunta, il contratto prevedeva la garanzia del terzo – convenuto nel giudizio de quo – in ordine all’adempimento della parte alienante, sino alla concorrenza dell’importo di Euro 100.000,00. Ciononostante, a seguito della stipula del contratto, le parti acquirenti sono venute a conoscenza dell’esistenza di posizioni debitorie e potenziali contenziosi della società, non dichiarati al momento del perfezionamento della cessione. In considerazione della cancellazione dal registro delle imprese di parte alienante, le parti acquirenti hanno pertanto instaurato il giudizio de quo al fine di escutere la garanzia del terzo ed ottenere il parziale ristoro del danno subito.
La decisione del Tribunale di Milano si basa essenzialmente sul contenuto della clausola di garanzia contenuta nel contratto, la quale – ha evidenziato il Giudice – prevede testualmente l’impegno della parte alienante e, quindi, del garante convenuto, a “manlevare e tenere indenni gli acquirenti rispetto a qualsiasi danno, perdita, responsabilità, costo, spesa (inclusi onorari e spese legali) ovvero oneri di qualsivoglia titolo e/o causa (…) che dovessero derivare agli acquirenti stessi (a) dall’inadempimento o non veridicità o difformità rispetto alle dichiarazioni e garanzie previste [nel contratto] e (b) dall’inadempimento di qualsiasi obbligazione assunta dal venditore ai sensi del presente contratto.” Sulla base del tenore della clausola, il Giudice di prime cure ha evidenziato che, ai fini dell’attivazione della clausola, è onere degli attori dimostrare non solo i fatti costitutivi dell’inadempimento della parte alienante, ma anche il danno loro derivato in conseguenza di tale inadempimento.
Sul punto, il Tribunale ha quindi chiarito che, nell’ipotesi di garanzia convenzionale contenuta nel contratto di cessione di partecipazioni sociali, ai fini dell’operatività di tale garanzia “non è sufficiente la semplice emersione di una passività non dichiarata, essendo necessaria anche la dimostrazione in giudizio del danno effettivamente subito dagli acquirenti che la venditrice ed il terzo convenuto si sono impegnati ad indennizzare”. Di conseguenza, in assenza di dimostrazione del danno subito personalmente nella sfera giuridica degli acquirenti, la garanzia non può essere attivata in ragione della sola emersione di passività non conosciute nel patrimonio sociale della società di cui sono state acquisite le partecipazioni.