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Giurisprudenza

Giurisdizione del giudice ordinario per l’azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali e dei dipendenti

20 Gennaio 2020

Avv. Marta Pin, Dottoranda di ricerca in Impresa Lavoro Istituzioni (Curriculum diritto commerciale), Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Notaio in attesa di nomina

Cassazione Civile, Sez. Un., 11 settembre 2019, n. 22712 – Pres. Schirò, Rel. Scarano

Con riferimento alle società quotate si segnala il Convegno del prossimo 13 febbraio organizzato da questa Rivista sul Nuovo Codice di Autodisciplina delle Società quotate. Per maggiori informazioni si rinvia al link indicato tra i contenuti correlati.

Con la pronuncia in esame le Sezioni Unite della Corte di Cassazione affrontano la questione relativa alla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario o del giudice contabile per l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori (o dei componenti dell’organo di controllo) e/o dei dipendenti di una società a partecipazione pubblica.

Nel caso di specie i ricorrenti lamentavano il difetto di giurisdizione del giudice contabile per l’azione di responsabilità esercitata nei confronti degli amministratori di una società a partecipazione pubblica per il danno arrecato al patrimonio sociale derivante da attività di “mala gestio” di questi ultimi, ravvisabile nel conferimento di un incarico “inutile” a fronte di un corrispettivo non congruo.

La questione sottoposta all’attenzione delle Sezioni Unite relativa alla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario o della giurisdizione della Corte dei Conti per l’azione di responsabilità suddetta è strettamente correlata alla qualificazione del danno al patrimonio di una società a partecipazione pubblica come danno erariale. La giurisdizione della Corte dei Conti, infatti, sussiste ove sia ravvisabile un danno erariale, ovvero un pregiudizio direttamente arrecato al patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico e un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione. Ai fini della pronuncia in esame, poi, rileva la distinzione tra società a partecipazione pubblica e le società di cui all’art. 12 d.lgs. n. 175 del 2016 ovvero le società in house, nonché le società cosiddette “legali”.

Le Sezioni Unite affermano che il danno al patrimonio di una società a partecipazione pubblica conseguente ad un comportamento contrario all’adempimento dei propri doveri e/o obblighi da parte degli amministratori (o componenti dell’organo di controllo) e dei dipendenti, non è qualificabile in termini di danno erariale.

Il danno al patrimonio di una società a partecipazione pubblica non può essere qualificato come pregiudizio arrecato direttamente ad un ente pubblico, per il solo fatto che questo sia socio di detta società. Tale conclusione si fonda sull’autonomia soggettiva e patrimoniale della società di capitali, anche se a partecipazione pubblica, rispetto ai singoli soci: la società, infatti, è un soggetto di diritto, titolare di un proprio patrimonio autonomo e distinto rispetto a quello dei singoli soci. Tale autonomia soggettiva e patrimoniale esclude, quindi, la riferibilità diretta del danno arrecato al patrimonio della società a partecipazione pubblica al patrimonio del socio pubblico ed impedisce, in relazione agli organi sociali e ai dipendenti di una società a partecipazione pubblica, di ravvisare un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione.

Per tale ragione in materia di azione di responsabilità degli organi sociali e dei dipendenti di una società a partecipazione pubblica sussiste, in generale, la giurisdizione del giudice ordinario. La giurisdizione della Corte dei Conti, invece, è ravvisabile nel caso di società “in house”, in quanto la loro struttura consente di assimilarle ad un’articolazione interna della Pubblica Amministrazione configurandosi un rapporto di servizio tra la stessa e i componenti degli organi sociali e i dipendenti della società; nonché nel caso di società cosiddette “legali”, in quanto possono essere qualificate come enti pubblici, in forza dello statuto speciale che le regola.

 


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