La sentenza, in materia tributaria, è la prima che attiene alla sorte dei rapporti processuali laddove la cancellazione della società sopravvenga in corso di causa. In particolare, la Corte di cassazione afferma che l’estinzione della società, verificatasi nel corso del giudizio, presuppone la successione nel processo dei soci ai sensi dell’art. 110 c.p.c., e impone che il ricorso per cassazione vada proposto soltanto nei confronti di questi.
Resta ferma la condizione in proposito stabilita dall’art. 2495 c.c., comma 2 – rapportata al limite della concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. Detta condizione non attiene soltanto alla concreta possibilità di successivo soddisfacimento del credito originariamente vantato nei confronti dell’ente collettivo, ma anche alla legittimazione processuale del socio ai fini della prosecuzione del processo originariamente instaurato contro la società.