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Giurisprudenza

Fondazioni bancarie e agevolazioni fiscali

27 Novembre 2020

Natascia Ubaldino

Cassazione Civile, Sez. V, 15 ottobre 2020, n. 22356 – Pres. Cirillo, Rel. Napolitano

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione si sofferma sull’estensione dell’agevolazione della riduzione del 50% dell’imposta sul reddito delle Società prevista dall’art. 6 del d.P.R. n. 601/1973 a vantaggio, tra l’altro, di persone giuridiche quali enti e istituti di assistenza sociale, istituti di istruzione e di studio senza fine di lucro, anche alle fondazioni bancarie, ponendo in analisi la disciplina applicabile al tempo della fattispecie in oggetto.

Una fondazione bancaria veniva raggiunta da una comunicazione di irregolarità ex art. 36bis del d.P.R. n. 600/1973 e successivamente dalla relativa cartella di pagamento, per avere la contribuente, a giudizio dell’Amministrazione finanziaria, erroneamente applicato l’aliquota IRPEG agevolata per il periodo di imposta 2002, in quanto l’elencazione dei beneficiari dell’agevolazione, contenuta nell’art. 6 del d.P.R. n. 601/1973, doveva considerarsi tassativa.

 Procedeva quindi l’Ufficio al recupero dell’imposta dovuta mediante applicazione dell’aliquota ordinaria del 36% (vigente ratione temporis).

La fondazione riteneva invece di avere i requisiti richiesti dalla disposizione agevolativa, perseguendo le finalità previste da quest’ultima; impugnava pertanto, con separati ricorsi, sia la comunicazione di irregolarità che la successiva cartella di pagamento, ricorsi accolti dalla Commissione Tributaria Provinciale competente, che ha giudicato nullo l’avviso bonario per carenza di motivazione, travolgendo così l’atto della riscossione derivato.

Ricorreva in appello l’Amministrazione finanziaria, con accoglimento delle doglianze da parte della CTR che, ritenendo la gestione di partecipazioni bancarie operata dalla fondazione fatto generatore di reddito di impresa, come tale incompatibile con l’agevolazione, dichiarava la legittimità degli atti impugnati originariamente dalla contribuente.

Quest’ultima presentava infine ricorso per la cassazione della sentenza di secondo grado, dolendosi, per quanto di interesse, della violazione e falsa applicazione dell’articolo 12, d.lgs. 153/1999 e 6 del d.P.R. 601/1973, ritenendo che la pronuncia non avesse considerato come, per effetto dell’articolo 2 del menzionato decreto legislativo, la ricorrente fosse divenuta persona giuridica senza fine di lucro, avendo modificato il proprio statuto come previsto dalla anzidetta normativa, e, a seguito di approvazione da parte del Ministero competente, assunto natura di ente non commerciale.

La Corte di Cassazione, in accoglimento del motivo di ricorso, ricorda come per l’anno d’imposta oggetto della controversia (2002) l’articolo 6 del d.P.R. 601/1973 andasse interpretato in combinato disposto con l’art. 12, commi 1 e 2, del d. lgs. 17 maggio 1999,che, nella sua formulazione vigente all’epoca dei fatti in argomento, consentendo appunto a tutte le fondazioni di acquisire natura di enti non commerciali ex art. 87, comma 1, lett. c) TUIR (applicabile ratione temporis)attraverso l’adeguamento degli statuti alle disposizioni del titolo I, ed applicando espressamente a queste il regime agevolativo in commento, estendeva inevitabilmente quest’ultimo anche alle fondazioni bancarie.

Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la Corte decide nel merito ed accoglie il ricorso della contribuente.

 

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