L’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che servizi di gestione di investimenti forniti in base a un regime pensionistico professionale, con esclusione di qualsiasi indennizzo del rischio, non possono essere qualificati come «operazioni di assicurazione» ai sensi di tale disposizione e, pertanto, non possono rientrare nell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) prevista da detta disposizione a favore di siffatte operazioni.