Le sopravvenienze passive, iscrivibili a bilancio e astrattamente deducibili, vanno valutate, ai fini della loro rilevanza fiscale, alla stregua di due elementi: da un lato, il rispetto del criterio di competenza e, dall’altro, la certezza e la sicurezza della posta, ossia la presenza di elementi “certi” e “precisi”.
Così si esprime il Collegio di Legittimità nella sentenza in commento.
Nel caso di specie, una Società era investita da un provvedimento di accertamento con il quale l’Amministrazione finanziaria disconosceva la deduzione, fiscalmente rilevante, di sopravvenienze passive iscritte in bilancio a fronte di perdite su crediti ritenuti inesigibili.
In particolare, le perdite in oggetto riguardavano i crediti (gli acconti) per prestazioni rese a pazienti nell’ambito di una convenzione con la ASL, contestati da quest’ultima con rituale messa in mora della contribuente, poiché ritenuti eccedenti rispetto a quanto convenuto; a giudizio del competente Ufficio, tale circostanza non escludeva con certezza che il debitore avrebbe comunque potuto assolvere ai propri obblighi contrattuali.
Impugnato dalla contribuente l’atto ricevuto, questa risultava soccombente ad esito del giudizio di appello, e promuoveva di conseguenza ricorso in Cassazione, lamentando, tra gli altri motivi di ricorso, violazione e falsa applicazione degli articoli 101 e 109 del TUIR, ritenendo sussistenti i requisiti di certezza e determinabilità dei maggiori oneri fiscalmente dedotti.
il giudice di legittimità rigetta i motivi di ricorso, in conformità con quanto affermato dal giudice di secondo grado, precisando che la fattispecie in esame deve essere analizzata sulla base del combinato disposto degli art. 101, comma 4, e 109, comma 1 del D.P.R. n. 917 del 1986.
Al tal proposito, le regole sull’imputazione temporale dei componenti di reddito sono tassative ed inderogabili, non essendo consentito al contribuente di ascrivere a proprio piacimento un componente positivo o negativo del reddito ad un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come “esercizio di competenza” (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 26665 del 2009).
Ne discende che l’anno di competenza per operare la deduzione stessa deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che il credito non può più essere soddisfatto, perché in quel momento si materializzano gli elementi “certi e precisi” della sua irrecuperabilità.
Diversamente, si rimetterebbe all’arbitrio del contribuente la scelta del periodo d’imposta più vantaggioso per operare la deduzione, snaturando la regola espressa dal principio di competenza, che rappresenta invece criterio inderogabile ed oggettivo per determinare il reddito d’impresa (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 27296 del 2014).
Nel caso in oggetto, le perdite, contabilizzate a titolo di sopravvenienze passive – erano state iscritte sulla base di somme solo richieste, con la costituzione in mora ad opera della ASL, e non certe, non avendo peraltro la contribuente dato corso alle pretese di parte avversa.