Il contribuente che dichiari di aver dovuto sopportare dei costi ha l’onere di fornirne in giudizio, in caso d’impugnazione della rettifica adottata dall’Amministrazione finanziaria, idonea documentazione giustificativa; né può sottrarsi all’assolvimento di tale onere invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni (art. 2220 cod. civ.), perché l’interesse fiscale esige che il contribuente conservi la documentazione contabile necessaria per giustificare le spese dichiarate per tutto il periodo in cui è esercitabile il potere di accertamento dell’Ufficio, anche ove questo si protragga oltre la scadenza del termine decennale di conservazione delle scritture contabili.