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Giurisprudenza

Tassato il finanziamento formato per corrispondenza ed enunciato in un verbale d’assemblea

27 Marzo 2020

Natascia Ubaldino

Cassazione Civile, Sez. VI, 12 dicembre 2019, n. 32516 – Pres. Mocci, Rel. Delli Priscoli

L’atto di finanziamento soci enunciato all’interno di un verbale d’assemblea va assoggettato a imposta di registro, a prescindere dall’effettivo uso del finanziamento: è quanto afferma la Corte di Cassazione con la sintetica ordinanza n. 32516 dello scorso dicembre.

L’Agenzia delle Entrate aveva contestato l’omesso versamento dell’imposta di registro in violazione dell’art. 22 del D.P.R. n. 131 del 1986, in relazione ad un atto di finanziamento soci enunciato in un verbale di assemblea. Secondo la CTP, tale finanziamento non avrebbe invece dovuto essere tassato, perché stipulato per corrispondenza e quindi non soggetto all’obbligo di registrazione in termine fisso.

La Cassazione ha confermato la decisione della CTR, sfavorevole al contribuente e ritualmente impugnata, secondo la quale un atto di finanziamento, ancorché, formato tramite corrispondenza, enunciato in un verbale di assemblea, sia legittimamente assoggettabile ad imposta di registro ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n. 131 del 1986.

Secondo la Corte, conformemente ad ulteriori riportati precedenti (Cass. 15585/2010 nonché 22243/2015), il citato articolo 22 investe, determinandone l’assoggettamento ad imposta, ogni disposizione contenuta in atti scritti o contratti verbali non registrati, involgenti le medesime parti intervenute nell’atto che la enuncia.

Cosicché l’atto di finanziamento risulterà assoggettato ad imposta di registro se enunciato all’interno del verbale di assemblea avente ad oggetto il ripianamento delle perdite del capitale sociale con contestuale ricostituzione dello stesso mediante rinuncia dei soci proprio al predetto al finanziamento, da questi erogato a favore della Società.

 

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