L’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che l’esenzione che esso prevede per le operazioni relative alla concessione, alla negoziazione o alla gestione di crediti non si applica ad un’operazione che consiste, per il soggetto passivo, nella cessione a titolo oneroso, in favore di un terzo, di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla sua posizione processuale nell’ambito di un procedimento esecutivo per la riscossione forzata di un credito accertato con decisione del giudice e il cui pagamento è stato garantito da un diritto su un bene immobile pignorato aggiudicatogli.