In tema di imposta di registro, nel caso di contestuali cessioni di quote sociali intercorse tra più cedenti e più cessionari, non ricorre la figura giuridica del negozio complesso, soggetto ad un’unica tassazione ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986.
Ciascuna cessione, infatti, conserva una propria autonomia negoziale che, pur configurando complessivamente una fattispecie pluricausale, realizza tuttavia interessi immediati autonomamente identificabili.
Pertanto, nel caso di contestuali cessioni di quote sociali, benché contenute nel medesimo atto, ciascuna di esse sconta un’autonoma imposta di registro – in misura fissa – ai sensi dell’art. 21, comma 1, D.P.R. n. 131/1986.
Ai fini della tassazione unica dunque, solo in caso di negozio complesso, connotato da una causa unitaria, è dovuta una sola imposta di registro, la quale deve essere applicata considerando la sola disposizione che dà luogo all’imposizione più onerosa.
In applicazione di siffatto principio di diritto, la Suprema Corte ha ritenuto di dover assoggettare ad autonoma imposta di registro – nella misura fissa ratione temporis vigente – ciascuna cessione di quote di una società in nome collettivo, da parte di due soci a favore di due distinti cessionari, in quanto negozi connessi tra loro ma non legati da un rapporto di derivazione necessaria.