Il TAR del Lazio si pronuncia in merito all’assoggettamento a tassazione delle criptovalute.
Con la sentenza n. 01077/2019 pubblicata il 27/01/2020 i giudici amministrativi si sono pronunciati in merito all’impugnazione di atti dell’Agenzia dell’Entrate (in particolare le istruzioni alla compilazione della dichiarazione) che disponevano la necessità di indicazione delle valute virtuali all’interno del quadro RW.
La pronuncia specifica innanzitutto che gli atti con i quali, nell’approvare le istruzioni per la compilazione del Modello Unico Persone Fisiche 2019, si indicano come da inserire nel quadro RW, tra i redditi finanziari di provenienza estera, anche le valute virtuali non hanno natura costitutiva della corrispondente obbligazione tributaria, ma sono meramente ricognitivi di obblighi dichiarativi già esistenti, come definiti ai sensi degli artt. 1 e 4, d.l. n. 167 del 1990, convertito in l. n. 227 del 1990 (modificati dal d.lgs. n. 90 del 2017) e nei relativi limiti; in quanto tali essi non sono lesivi e non possono quindi essere oggetto di impugnazione.
In tal senso è stata ritenuta dai giudici dirimente la circostanza che la modifica del d.l. 167/1990 operata per il tramite del d.lgs. 90/2017, ha esplicitamente inserito l’utilizzo delle “monete virtuali” tra le operazioni relative ai trasferimenti da e per l’estero, rilevanti ai fini del relativo monitoraggio ex art. 1 del d.l. 167/1990.
Inoltre, dopo la disamina della dottrina e dell’atteggiamento adottato da altri Paesi, il TAR Lazio ha inteso adottare una qualificazione fondata su una definizione “funzionale” dell’oggetto (ovvero teleologica e non meramente tipologica), che impone di ricondurre alle pertinenti forme (esistenti) di tassazione non già il mero possesso di valute virtuali in quanto tali, bensì il loro impiego e la loro utilizzazione entro il novero delle diverse operazioni possibili, coerentemente con la loro natura effettiva, che è – per l’appunto – “rappresentativa di valori” (sia pure scaturente da un riconoscimento pattizio e volontario dei soggetti che le utilizzano), che, a loro volta, sono costituiti da utilità economiche e giuridiche come tali valutabili e pertinenti al patrimonio del soggetto titolare, quindi espressivi di capacità contributiva.
La conclusione che i giudici ne hanno tratto è che nel quadro ordinamentale italiano vigente, l’impiego di moneta virtuale è rilevante ai fini dell’art. 67 del TUIR, ai sensi del quale è soggetto a tassazione laddove (e nella misura in cui) generi materia imponibile.