La presente sentenza ha ad oggetto il tema della deducibilità dei costi sostenuti per la risoluzione di un contratto di interest rate swap da un’impresa non operante nel settore creditizio o finanziario.
In tal caso, secondo la Cassazione, deve essere rigorosamente valutata la sussistenza delle condizioni di deducibilità dei costi di cui all’art. 75 del d.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR), ratione temporis applicabile (ora art. 109), a fronte della carenza del preliminare requisito della inerenza, intesa come compatibilità, coerenza e correlazione del costo alla attività di impresa svolta dalla società.
Trattandosi infatti di una società produttrice di beni, e non operante nel settore dei servizi creditizi o finanziari, ai fini della deducibilità dei costi occorre spiegare quale correlazione sia concretamente ravvisabile tra la perdita derivante dalla stipulazione di un contratto di interest rate swap ed i ricavi o componenti positivi derivanti dalla attività di impresa svolta dalla stessa società.
Né può affermarsi che l’inerenza, qualunque valore ad essa voglia attribuirsi, sussista ogni qual volta i costi siano riferibili a qualsiasi operazione idonea a produrre reddito, poiché la riferibilità si relaziona non ai ricavi in sé, ma all’oggetto dell’impresa.