Le commissioni di istruttoria veloce (CIV) percepite dalle banche non sono tassabili ai fini dell’IRAP ai sensi dell’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 446/1997, in quanto non hanno natura di margini d’intermediazione e consisto unicamente in recuperi di spese.
Tale principio è coerente con il dettato della normativa della Banca d’Italia, la quale, nel richiamare la Delibera del CICR 30 giugno 2012, n. 644, secondo cui la commissione di istruttoria veloce “non eccede i costi mediamente sostenuti dall’intermediario per svolgere l’istruttoria veloce e a questa direttamente connessi”, prevede che tali commissioni, avendo natura di recuperi di spese, vadano rilevato in conto economico nella voce 190 “Altri oneri / Proventi di gestione”.