In caso di risoluzione di un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un immobile, il locatario è qualificato come soggetto passivo ai fini IMU fino alla restituzione del bene.
La Suprema Corte giunge a tale conclusione analizzando il combinato disposto degli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011, ai sensi dei quali “l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili” e “per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo dell’IMU è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto”.
In merito alla soggettività passiva, i giudici sottolineano che la nozione di “possesso” nella normativa IMU è più ampia di quella delineata dall’art. 1140 c.c., dal momento che la prima comprende tra i possessori anche i detentori qualificati. La ragione per la quale l’utilizzatore in leasing viene trattato alla stregua di un possessore dalla disciplina dell’IMU risiede nel fatto che solo l’utilizzatore, in virtù del contratto, esercita i poteri e le facoltà ed assume i rischi e i doveri che tipicamente fanno capo al possessore.
Per quanto concerne la durata del contratto, si deve riconoscere che i benefici e gli oneri che fanno capo all’utilizzatore in leasing permangono fino a quando egli mantiene presso di sé la disponibilità concreta dell’immobile. Secondo costante giurisprudenza, infatti, in caso di risoluzione della locazione, il locatario conserva, fino alla riconsegna del bene, la stessa posizione che aveva nella fase fisiologica del rapporto, che dunque continua a produrre i suoi effetti tipici. Pertanto, per “durata del contratto” deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna effettiva del bene al locatore.