Con riferimento alle garanzie riconosciute al contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la scadenza del termine di decadenza dell’azione accertativa non rappresenta una ragione di urgenza tutelabile ai fini dell’inosservanza del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, dello Statuto del Contribuente (Legge 212/2000); ben potendo, invece, l’amministrazione offrire come giustificazione dell’urgenza la prova che l’esercizio del potere accertativo, nell’imminenza della scadenza del termine, sia dipeso da fattori ad essa non imputabili che hanno inciso sull’attività accertativa fino al punto da rendere comunque necessaria l’attivazione dell’accertamento, a pena di vedere dissolta la finalità di recupero delle imposte ritenute non versate dal contribuente.
Pertanto, non è l’imminenza della scadenza del termine ad integrare l’urgenza, ma, semmai, l’insorgenza di fatti concreti e precisi che possono rendere giustificata l’attivazione dell’amministrazione finanziaria quando non può più essere rispettato il termine dilatorio.