Nelle operazioni di c.d. cartolarizzazione, i flussi di liquidità ingenerati dall’incasso dei crediti, destinati a confluire nel patrimonio separato all’uopo costituito e versati sui conti correnti accesi dalla c.d. società veicolo, di cui all’art. 3 della legge n. 130 del 1999, producono interessi, che sono soggetti a ritenuta a titolo di acconto ai sensi dell’art. 26, comma 4, lett. c), del Dpr. N. 600 del 1973. A seguito dell’esaurimento dell’operazione di cartolarizzazione, la società veicolo vanta titolo per domandare il rimborso di quanto prelevato dai suoi conti correnti a titolo di ritenuta di acconto.
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