La legittimità della deduzione delle spese generali (c.d. spese di regia) sostenute da una società capogruppo e, poi, ripartite pro-quota tra le società partecipate, è subordinata, ai fini dell’accertamento della loro inerenza ai sensi dell’art. 75, comma 5, del d.p.r. n. 917 del 19686 (ora art. 109), sia all’esistenza di idonea attestazione tecnico-contabile da parte di una società internazionale di revisione, in posizione di indipendenza rispetto al soggetto conferente l’incarico, sia dall’inesistenza di una duplicazione di costi.