L’imprenditore che concede in affitto l’unica azienda di sua pertinenza, perde la qualifica di imprenditore.
Conseguentemente, lo stesso, in difetto di qualsiasi atto di residuata gestione, non può avvalersi dei criteri di deducibilità di cui all’art. 109, comma 5, d.p.r. n. 917 del 1986, occorrendo sempre un collegamento tra reddito imprenditoriale e componente negativo detraibile, il quale, quindi, non può riferirsi a un reddito ontologicamente diverso in quanto estraneo alla stessa attività d’impresa.