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Giurisprudenza

Detrazione spettante in capo alla cooperativa e non al socio per i mutui non frazionati

13 Novembre 2018

Matteo Porqueddu, Studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati

Cassazione Civile, Sez. V, 24 Agosto 2018, n. 21092 – Pres. Crucitti, Rel. D’Orazio

Di cosa si parla in questo articolo

La suprema Corte di Cassazione con la sentenza in oggetto chiarisce che in base al vecchio articolo 13-bis (successivamente rifuso nell’attuale articolo 15) del D.p.r. 22 Dicembre 1986, n. 917 (“Tuir”) il diritto alla detrazione degli interessi passivi sul contratto di mutuo concluso da una cooperativa edilizia a proprietà indivisa e ancora non oggetto di frazionamento, non spetta al socio della cooperativa medesima, ma esclusivamente a quest’ultima che ha contratto il mutuo e che risulta proprietaria dell’immobile.

Più nel dettaglio, va rilevato che l’articolo 15, comma 1, lettera b), del Tuir, riconosce una detrazione di imposta, pari al 19% in relazione “agli interessi passivi e relativi oneri accessori corrisposti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca, conclusi per l’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4mila euro complessivi”.

La stessa norma continua prevedendo, inoltre, che la suddetta detrazione spetti “nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all’impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi”.

Con riferimento al caso in esame l’Agenzia delle Entrate, disconosceva, in capo al contribuente socio della cooperativa, la detrazione per interessi passivi su mutuo ipotecario, prevista dal previgente articolo 13-bis del Tuir.

In particolare, il mutuo era stato contratto da una cooperativa edilizia a proprietà indivisa della quale il contribuente era un socio, quest’ultimo impugnava la cartella emessa proponendo ricorso dinnanzi la Commissione tributaria provinciale, che accogliendo lo stesso riteneva fondate le motivazioni proposte dal contribuente.

A seguito dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, la Commissione tributaria regionale del Veneto, confermando il giudizio di primo grado, riteneva che la condizione per il riconoscimento della detrazione degli oneri si fondasse sulla circostanza che il socio fosse “assegnatario” di un alloggio della cooperativa e che il mutuo fosse a carico del socio assegnatario, seppur indiviso. Per la Commissione tributaria regionale, quindi, se ciò che rilevava era il mutuo indiviso, dirimente anche la proprietà complessiva degli alloggi poteva essere indivisa allo stesso fine.

Contro tale pronuncia ricorreva per Cassazione l’ufficio, affidando la censura della sentenza di secondo grado alla violazione e falsa applicazione del previgente articolo 13-bis del Tuir, con riferimento all’articolo 360 comma 1, n. 3, codice procedura civile, in quanto il diritto alla detrazione degli interessi passivi sul mutuo concluso da una cooperativa e ancora indiviso non spetta al socio della cooperativa edilizia stessa a proprietà indivisa, ma esclusivamente alla cooperativa che ha contratto il mutuo e risulta proprietaria dell’immobile.

Con la sentenza in commento, la Cassazione ha ribaltato entrambi i pronunciamenti di merito, disconoscendo in capo al contribuente il diritto alla detrazione. Secondo la ricostruzione fornita dalla suprema Corte, ai sensi del disposto all’articolo 13-bis del Tuir, la detrazione in questione spetta – nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni – anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all’impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui conclusi.

Tali conclusioni sono state motivate dalla Cassazione, che ha sostenuto come la giustificazione della detrazione è correlata all’accensione di mutui garantiti da ipoteca su immobili, contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e dunque a un rapporto strettamente riferibile, come nel caso di specie , sostanzialmente, alla cooperativa e non ai singoli soci, trattandosi di mutui ipotecari ancora indivisi, come del resto ancora indivisa è la proprietà degli immobili. Inoltre, deve rilevarsi come i soci rivestano la qualifica di assegnatari degli alloggi in godimento e non abbiano alcun diritto di proprietà sugli stessi.

La sentenza in commento fa peraltro seguito a diverse altre pronunce (25931/2017, 11949/2016 e 4550/2015) dalla stessa Suprema Corte espressamente richiamate.
Per concludere, la cooperativa edilizia a proprietà indivisa ribalta pro-quota ai soci assegnatari i costi di esercizio che essa sostiene, al netto della detrazione d’imposta sugli interessi dei mutui che gravano sulla stessa e pertanto, il socio assegnatario beneficia indirettamente della medesima detrazione che, perciò, non è legittimato a duplicare.

Atteso l’accoglimento del ricorso, i giudici di legittimità hanno cassato la sentenza decidendo nel merito per il rigetto del ricorso introduttivo proposto dal contribuente.

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