Nella sentenza in esame, avente ad oggetto compensi percepiti dall’amministratore di una società per azioni, la Corte di Cassazione ha pronunciato il seguente principio di diritto: “In caso di pagamento del compenso dell’amministratore di società di capitali a mezzo di bonifico bancario, il relativo importo è deducibile, secondo il principio cd. di cassa allargato, nell’esercizio in cui le somme sono accreditate al beneficiario senza che rilevi la data della disposizione o della valuta”.
I compensi degli amministratori sono ai fini tributari redditi assimilati a quelli da lavoro dipendenti, e sono tassati secondo il principio di cassa allargato dettato dall’art. 51 DPR 917/86. Detta norma è costruita sul concetto di “percezione”, infatti individua i redditi da lavoro dipendente nelle somme e nei valori “a qualunque titolo percepiti” nel periodo d’imposta, ed entro il 12 gennaio dell’anno successivo, ovverosia in tutte quelle somme che nel detto periodo sono entrate nella sfera di appartenenza del soggetto passivo in modo tale da essere suscettibili di atti di disposizione.