Nella pronuncia in oggetto la Corte di Cassazione ha ribadito che l’inapplicabilità all’iscrizione ipotecaria del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, della previsione di cui all’art. 50, comma 2, del medesimo decreto, non comporta che l’iscrizione ipotecaria possa essere eseguita senza comunicazione al contribuente, ciò anche in epoca anteriore all’entrata in vigore del comma 2-bis dello stesso art. 77 del citato decreto (quale aggiunto del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2, lett. u-bis, convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106, con decorrenza dal 13 luglio 2011), in quanto deve intendersi come immanente al sistema, avuto riguardo all’incidenza lesiva dell’iscrizione ipotecaria sul patrimonio del soggetto passivo dell’obbligazione tributaria, la necessità di attivazione del contraddittorio prima della comunicazione dell’iscrizione stessa (cfr. Cass. 10 gennaio 2017, n. 380; Cass. 5 settembre 2016, n. 17612).