In caso di costi che danno luogo al diritto a una deduzione frazionata in più anni e in quote di ammortamento, la decadenza dal potere impositivo dell’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 43, comma 1, del D.p.r. n. 600 del 1973, matura con il decorso del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione relativa ai periodi d’imposta in cui i costi siano stati effettivamente sostenuti e l’ammortamento sia stato iscritto in bilancio.