Per gli avvisi di accertamento già notificati alla data del 31 dicembre 2016, per i quali non incidono le modifiche introdotte dalla l. n. 208 del 2015, i termini di cui al D.p.r. n. 600 del 1973, art. 43 per l’Irpef e al D.p.r. n. 633 del 1972, art. 57, per l’IVA, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che comportino un obbligo di denuncia penale, anche quando quest’ultima sia stata archiviata ovvero presentata oltre i termini di decadenza, applicandosi la disciplina del D.Lgs. n. 128 del 2015, che fa espressamente salvi gli effetti degli avvisi di accertamento notificati alla data di entrata in vigore del predetto decreto.