In materia di detraibilità dell’IVA, l’art. 19 co. 5 D.P.R. 633/72 prevede che i soggetti che svolgono più attività, tra le quali solo alcune danno il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti, possano esercitare tale diritto applicando il principio del pro-rata che, sulla base di quanto previsto dall’art. 19 bis D.P.R. 633/72, risulta dalla frazione avente al numeratore l’ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto di detrazione effettuate nell’anno ed al denominatore il medesimo ammontare aumentato di quello corrispondente alle operazioni effettuate nell’anno che tale diritto non conferiscono.
Nella presente pronuncia, la Corte di Cassazione torna a precisare che, nel calcolo appena descritto, va considerato il concetto di volume d’affari previsto dall’art. 36 D.P.R. 633/72, il quale va inteso come la totalità delle operazioni attive poste in essere dal contribuente nell’anno, a prescindere da quali siano le attività oggetto sociale dell’impresa.
Pertanto, al fine di individuare le operazioni che partecipano al calcolo del pro-rata si deve avere riguardo a tutte quelle effettuate dall’impresa nell’anno, senza che rilevi il fatto che l’oggetto sociale non le indichi tra le attività tipiche della stessa.