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Giurisprudenza

Garanzie per il contribuente: la mera irreperibilità non legittima la deroga del termine per l’avviso di accertamento

21 Giugno 2018

Sara Tonolli

Cassazione Civile, Sez. VI, 10 aprile 2018, n. 8749 – Pres. Cirillo, Rel. Luciotti

L’art. 12 comma 7 L. 212/2000 prevede che, dal momento della notifica al contribuente sottoposto a verifica fiscale del processo verbale di constatazione l’Amministrazione Finanziaria debba rispettare il termine dilatorio di 60 giorni prima di esercitare il proprio potere accertatore.

La possibilità di derogare a tale termine è data dalla norma in esame solo in casi di “particolare e motivata urgenza”.

La Corte di Cassazione è costante nel ritenere che tali circostanze debbano essere estranee alla sfera di controllo dell’Ente impositore e che dunque non possano dipendere da cause ad esso imputabili; Alla luce di tale principio, non è sufficiente a derogare al termine dilatorio in questione la mera imminente scadenza del termine decadenziale dell’azione accertatrice.

Al di là di tale limite, all’Amministrazione Finanziaria è sempre consentito provare che l’esercizio del potere impositivo nell’imminenza della scadenza del termine decadenziale suddetto dipende da fattori ad essa non imputabili, e tali da rendere comunque necessaria l’attivazione dell’accertamento senza il rispetto del termine posto dall’art. 12 comma 7 L. 212/2000.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha escluso che la mera irreperibilità del contribuente possa integrare una di tali circostanze, dal momento che ciò che rileva ai fini del rispetto del termine previsto dall’art. 12 comma 7 L. 212/2000 è solo l’emanazione dell’atto impositivo, e non anche la sua notifica, la quale comunque godrebbe del principio di scissione degli effetti della stessa tra Amministrazione Finanziaria e contribuente.

 

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