Il contribuente non residente, che si avvalga del rappresentante fiscale nominato ai sensi dell’art. 17 del d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 18 del 2010) per l’acquisto di beni costituente il primo segmento di una complessa ma oggettivamente unitaria operazione economica, e che quindi abbia optato, in ordine a questa, per l’applicazione dell’IVA secondo il regime ordinario, non può poi agire direttamente, con applicazione del regime dell’inversione contabile (reverse charge), in relazione ad altri atti o prestazioni inerenti alla medesima unica operazione, attuando in tal modo un artificioso frazionamento che andrebbe ad alterare la funzionalità del sistema dell’IVA.