Le sanzioni amministrative previste dall’art. 1 del D.Lgs. n. 471 del 1997 sono dovute a prescindere dalla circostanza che l’imposta, non dichiarata, non vada poi effettivamente riscossa ovvero compensata con crediti rinvenienti dalla definitiva stabilizzazione di perdite fiscali pregresse. Gli effetti sanzionatori, invero, derivano dall’indicazione di un reddito inferiore a quello accertato.