L’articolo 15, paragrafo 2, e l’articolo 135, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che la nozione di «negoziazione», ai sensi di quest’ultima disposizione, può riguardare un’attività, come quella svolta dalla ricorrente nel procedimento principale, a condizione che tale attività sia quella di un intermediario retribuito per fornire un servizio a una delle parti di un contratto relativo a operazioni finanziarie concernenti titoli, e tale servizio consista nel fare il necessario affinché il venditore e l’acquirente firmino tale contratto, senza che l’intermediario firmi esso stesso detto contratto e, in ogni caso, senza che questi abbia un proprio interesse riguardo al contenuto del medesimo contratto. Spetta al giudice del rinvio verificare se tali condizioni siano soddisfatte nel procedimento di cui è adito.
ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 10/01