In materia di indagini bancarie, l’Amministrazione Finanziaria può fondare l’accertamento di maggiori ricavi non dichiarati sulla base dei movimenti riscontrati sul conto corrente intestato ad un terzo, e sul quale il contribuente abbia la libera disponibilità ad operare per effetto di delega. La delega produce un’inversione dell’onere della prova tale per cui l’Amministrazione Finanziaria non è tenuta a provare l’attribuibilità al contribuente dei movimenti bancari riscontrati sul conto corrente intestato al terzo, gravando l’onere della prova contraria in capo a quest’ultimo.