L’art. 102, comma 6, del D.p.r. n. 917 del 1986 consente all’imprenditore, in caso di spese di manutenzione, trasformazione ed ammodernamento di beni strumentali di esercitare l’opzione tra la capitalizzazione delle spese incrementative ad aumento del costo del bene ammortizzabile cui si riferiscono ovvero la loro deduzione immediata entro il limite del 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili. Conseguentemente, le spese di manutenzione aventi natura incrementativa non devono essere obbligatoriamente imputate ad aumento dei costi dei beni ammortizzabili, potendo legittimamente rientrare nella quota del cinque per cento ammortizzabile nell’anno.