I principi di equivalenza e di effettività, letti alla luce dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, vanno interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che consente di respingere una domanda di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) pagata in eccedenza qualora tale domanda sia stata proposta dal soggetto passivo dopo la scadenza del termine di prescrizione quinquennale, sebbene da una sentenza della Corte pronunciata successivamente alla scadenza di tale termine risulti che il pagamento dell’IVA oggetto di tale domanda di rimborso non era dovuto.