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Giurisprudenza

Costituisce abuso del diritto la costituzione di società a meri fini di risparmio fiscale

21 Febbraio 2018

Matteo Porqueddu – Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati

Cassazione Civile, Sez. VI, 18 aprile 2017, n. 9771 – Pres. Iacobellis, Rel. Iofrida

Con la Sentenza in commento i giudici della Suprema Corte hanno chiarito che al contribuente non basta dare la dimostrazione di tentare di fare attività di impresa per evitare contestazioni fiscali fondate sull’abuso del diritto.

Questo, in estrema sintesi, è il quadro nell’ambito del quale si è trovata a doversi pronunciare la Cassazione ribaltando le precedenti decisioni prese dai giudici di primo e secondo grado entrambe favorevoli al contribuente.

A tale riguardo va rilevato come i giudici di merito, in sostanza, non avessero rilevato alcun intento elusivo nell’operazione posta in essere da due persone fisiche (coniugi) ai fini di godere di un trattamento fiscale di favore consistente nella possibilità di detrarre l’Imposta sul valore aggiunto, connessa ai costi di costruzione di talune unità immobiliari, per il tramite di un veicolo societario appositamente costituito.

Nel corso dell’anno 2003 infatti, marito e moglie, avevano costituito una società in accomandita semplice al fine di realizzare lavori legati alla costruzione di edifici. A distanza di soli 4 anni, tale società era stata cancellata considerato che a seguito della sola realizzazione di due unità immobiliari rimaste invendute, le stesse erano state vendute nel 2006, ai due unici soci (marito e moglie) della medesima.

I giudici di appello nel respingere l’appello dell’Agenzia delle Entrate avevano sostenuto che per integrare una violazione da abuso del diritto è necessaria contemporaneamente la coesistenza: di un indebito vantaggio fiscale, dell’assenza di valide ragioni economiche e dell’utilizzo distorto di strumenti giuridici. Con riferimento al caso di specie i giudici di merito non sembravano avere rilevato elementi, come quelli suaccennati, tali da ravvisare un utilizzo distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale (cfr. Cass. Civ. 23 Dicembre 2008 n. 30057; Cass. Civ. 30 Novembre 2012 n. 21390).

In particolare, secondo i giudici di primo e secondo grado non ricorrevano i richiamati elementi strutturali in quanto l’indebito vantaggio fiscale, pari a circa Euro 10.000 euro non poteva essere considerato tale a fronte di un’operazione durata quattro anni con costi sostenuti e ricavi superiori ad Euro 1.000.000. Oltre a questo gli stessi giudici avevano ritenuto perfettamente sussistenti e valide le ragioni economiche poste a base della scelta di fare impresa nella misura in cui “…chiunque deve poter almeno tentare” e, conseguentemente, lecito l’utilizzo degli strumenti giuridici nel caso di specie utilizzati a proprio vantaggio dai contribuenti.

Sul punto, la Cassazione è intervenuta precisando come i giudici di merito fossero incappati in un errore in quanto l’Agenzia delle Entrate aveva fornito tutti gli elementi sintomatici della condotta abusiva (i.e. utilizzazione dei benefici fiscali propri delle imprese (i.e. detrazione Iva sui lavori di costruzione) al fine di costruire e successivamente vendere ai propri soci abitazioni personali, avendo la società, nei primi tre anni sostenuto esclusivamente ingenti costi legati alla realizzazione delle unità immobiliari e conseguito solo nel corso 2006, ricavi in misura pari ai costi, a seguito dalla cessione degli immobili ceduti (costruiti) ai(dai) due soci.

La dimostrazione posta a carico del contribuente di provare l’esistenza delle valide ragioni economiche sottese all’operazione in analisi non aveva trovato alcun riscontro diverso dal mero risparmio fiscale; lo stesso contribuente si era  limitato a dedurre di avere costituito la società al fine di costruire e rivendere immobili, ma considerato che, gli appartamenti costruiti erano rimasti invenduti, era stato costretto ad acquistarli in proprio con successiva chiusura della società, dopo circa quattro anni, visto l’insuccesso imprenditoriale.

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