In fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, ben potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi e da atti d’indagine diversi da mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell’anagrafe tributaria, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 54 bis e 60, (fatta salva, nel successivo giudizio d’impugnazione della cartella, l’eventuale dimostrazione a cura del contribuente che la deduzione d’imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili).
Il Comune di San Nicola da Crissa ha irritualmente portato in detrazione, nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2004, un credito d’imposta riferito all’annualità precedente, in quanto, dall’interrogazione all’anagrafe tributaria, la dichiarazione relativa all’esercizio 2003 (presupposto legale per la detraibilità del pregresso credito d’imposta) è risultata omessa. In tali casi, il diritto al credito IVA del contribuente può essere fatto valere solo in sede di rimborso. Pertanto, a seguito di controllo automatizzato, l’Agenzia delle Entrate ha emesso una cartella di pagamento nei confronti dell’ente locale, procedendo ad iscrivere a ruolo le somme corrispondenti. La Commissione Tributaria Regionale, ribaltando la decisione di primo grado, ha concluso per la correttezza dell’iscrizione a ruolo effettuata.
La Cassazione, con sentenza a Sezioni Unite n. 17758 dell’8 settembre 2016, ha risolto il contrasto giurisprudenziale esistente in merito alla riconducibilità del controllo effettuato dal Fisco, in simili casi, al mero controllo cartolare, unico ad essere consentito dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis, a pena di illegittimità della procedura adottata.
Sulla base di un orientamento – contrario alla posizione dei Giudici nella pronuncia in oggetto – espresso da Cass. Ord., 3 aprile 2012, n. 5318 e Cass. Sent., 15 febbraio 2013, n. 3755, in casi analoghi a quello di specie l’attività dell’Agenzia delle Entrate non è riferibile al controllo automatizzato, in quanto implica verifiche e valutazioni giuridiche che esulano dalla mera attività di raffronto cartolare. Posto che la dichiarazione IVA da cui desumere il credito risulta omessa, l’Amministrazione deve desumere aliunde i parametri della verifica, venendo meno la natura di confronto cartolare del controllo. Pertanto, il disconoscimento dei crediti e l’iscrizione della conseguente maggiore imposta dovrà avvenire mediante un autonomo accertamento, presidiato dalle ordinarie garanzie difensive.
La Suprema Corte, accogliendo il contrapposto orientamento (v. Cass. Ord., 22 aprile 2009, n. 9564, e Ord., 4 maggio 2010, n. 10674), afferma che l’attività del Fisco è riconducibile in questi casi ad un controllo ex art. 54-bis del D.P.R. 633/1972. L’attività compiuta dall’Agenzia si sostanzia in un mero riscontro tra il dato della detrazione del pregresso credito e il dato in possesso dell’anagrafe tributaria (i.e. l’omessa presentazione), scevra da profili valutativi/estimativi che toccano la posizione del contribuente, tipici di una ordinaria attività di accertamento. Né non osta all’attività di controllo cartolare la circostanza secondo cui la valutazione avvenga sulla base di un dato omissivo – quale l’omessa presentazione della dichiarazione – dovendo la stessa ritenersi un mero dato storico.