In tema di accertamento delle imposte sui redditi, al fine di superare la presunzione prevista dall’art. 32, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (in virtù della quale i prelevamenti ed i versamenti operati su conto corrente bancario vanno imputati a ricavi conseguiti nell’esercizio dell’attività d’impresa) il contribuente deve provare, in modo puntuale e specifico, l’effettiva riconducibilità di ogni incasso ai versamenti bancari contestati.
Tale presunzione vincola l’Ufficio tributario ad assumere per certo che i movimenti bancari effettuati sui conti correnti intestati al contribuente siano a lui imputabili, senza che risulti necessario procedere all’analisi delle singole operazioni, la quale è posta a carico del contribuente, in virtù dell’inversione dell’onere della prova.