Nel richiamare il proprio precedente orientamento (4603/2014), la Cassazione afferma che costituisce condotta abusiva l’operazione economica che abbia quale suo elemento predominante ed assorbente lo scopo di eludere il fisco e che spetta all’Amministrazione finanziaria sia la prova del disegno elusivo che delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire quel risultato fiscale.
Sulla base di tale principio, la Cassazione ha ritenuto elementi sintomatici della sussistenza di un abuso del diritto nella costituzione di una società il fatto che:
- la costituzione era avvenuta nel settembre 2003, con due soli soci, priva di dipendenti e con una sede, di appena due mq, corrispondente a quella di altre società partecipate da uno dei soci;
- la società aveva svolto attività edile consistente nella sola costruzione di due unità immobiliari;
- gli unici ricavi, a fronte di ingenti costi, avevano riguardato l’anno 2006, a seguito della vendita dei due unici appartamenti costruiti, effettuata nei confronti dei medesimi soci;
- i soci avevano provveduto alla cancellazione della società nel gennaio 2007.