In generale l’inerenza non richiede una correlazione diretta tra costo ed attività o bene. Tuttavia, in tema di costi infragruppo, l’inerenza non può essere disgiunta dal concetto di coerenza ed utilità economica. In tal senso, come già espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 9466 del 2017; n. 9560 del 2016) in presenza di “cost sharing agreements” il contribuente deve provare la coerenza ed utilità economica del costo.