L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, come modificata dalla direttiva 2006/98/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, in combinato disposto con il successivo articolo 5, paragrafo 1, da un lato, e l’articolo 49 TFUE, dall’altro, devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa tributaria di uno Stato membro, come quella oggetto dei procedimenti principali, che, nel caso in cui ricorra una delle condizioni ivi previste, neghi ad una società madre non residente l’esenzione delle distribuzioni di dividendi dall’imposta sui redditi da capitale, qualora partecipazioni della stessa siano detenute da persone alle quali non spetterebbero il rimborso o l’esenzione dalla ritenuta alla fonte se avessero percepito direttamente i dividendi provenienti da una società figlia residente.
Conferma la decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sez. VI, 7 settembre 2017, C-6/16 (cfr. contenuti correlati).