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Giurisprudenza

Incostituzionale l’inapplicabilità agli intermediari finanziari dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti

4 Dicembre 2017

Corte Costituzionale, 20 novembre 2017, n. 242 – Pres. Grossi, Rel. Carosi

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza n. 242 depositata il 20.11.2017, la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 15, comma 1, d.p.r. n. 601/73, nella parte in cui esclude dall’agevolazione ivi prevista le operazioni di finanziamento effettuate dagli intermediari finanziari. Per effetto della sentenza, l’esenzione dalle imposte di registro, bollo e ipocatastali, oltre che dalle tasse di concessione governativa, spetta ora non solo agli istituti di credito ma anche agli altri intermediari, e vengono sanate la “irragionevole e immotivata deroga al principio di eguaglianza” e la lesione alla libertà di concorrenza e iniziativa economica privata ravvisate dalla Consulta.

Non viene affrontato il differente problema dell’applicabilità dell’esenzione alle operazioni di finanziamento che vedono quali controparti soggetti diversi dalle banche (e, oggi, dagli intermediari finanziari abilitati all’esercizio del credito). Problema che la Corte di cassazione ha sinora risolto in senso negativo – perlomeno con riguardo alle ipotesi di surroga o cessione dei crediti – ma che, forse, la sentenza della Corte costituzionale potrebbe far ripensare.

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